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05/10/2018 - CHIARIMENTI SULL’ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE
La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha provveduto a chiarire alcuni aspetti importanti inerenti a un tipo di attività che, negli ultimi anni, si è ritagliata uno spazio sempre più importante: ci riferiamo al lavoro di affittacamere. Al riguardo, la Ctp di Firenze, mediante la sentenza datata 14 settembre 2018, n. 804/4/18, evidenzia come i criteri per l’attività non professionale di affittacamere, stabiliti dalle leggi regionali e relativi al rispetto dei requisiti strutturali e igienicosanitari, non hanno rilevanza ai fini fiscali, ma sono ai fini amministrativi. La vicenda che ha dato origine all’intervento dei giudici riguarda alcuni avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate attraverso cui era stato contestato lo svolgimento, in maniera professionale, dell'attività di affittacamere, in assenza di adempimento degli obblighi dichiarativi e contabili della contribuente che ha presentato ricorso per tali avvisi. Proprio il soggetto ricorrente faceva notare come la comunicazione apposita era stata fornita, per quel che concerne l’attività non professionale, in linea con quanto previsto dalle leggi regionali toscane, sottolineando che si trattasse di un’attività marginale e occasionale e che dunque l’atto dovesse essere annullato per un’applicazione errata del presupposto impositivo. Il ricorso però è stato rigettato dalla Ctp di Firenze, che evidenziava invece il carattere professionale dell’attività svolta, caratterizzata da ripetitività e durata nel tempo, sistematicità e abitualità.