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15/10/2018 - FATTURA ELETTRONICA, DIFFERENZE DI TEMPI PER CLIENTE E FORNITORE

Con l’arrivo dell’importantissima novità rappresentata dall’introduzione obbligatoria della fattura elettronica a partire dal gennaio 2019, è bene chiarire determinati aspetti che a tale novità sono legati. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda il doppio binario per fornitori e clienti in riferimento al versamento Iva: la prima cosa da mettere in evidenza è che mentre il cliente ha diritto a detrarre dalla data di consegna o di presa visione del documento digitale, il fornitore ha l’obbligo di versarla tenendo come riferimento la data della fattura elettronica stessa. Le regole sull’argomento hanno come ispirazione la nuova disciplina in materia di detrazione, così come modificata dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e interpretata dalla Circolare n. 1/2018 in conformità ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia UE: secondo tale base, il diritto alla detrazione non può esercitarsi avendo come riferimento un periodo anteriore a quello in cui la fattura viene ricevuta, neanche nel caso in cui l’imposta sia nel frattempo esigibile e la fattura sia disponibile al momento della liquidazione periodica. Per attenuare l’impatto di tale importante novità, sarà comunque possibile sfruttare le disposizioni riconducibili alla fatturazione differita, avendo cura di precostituire i presupposti necessari, ossia la predisposizione di idonea documentazione che consenta di individuare le operazione compiute.