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23/10/2018 - ACCERTAMENTO FISCALE VALIDO ANCHE PER IL TRAFFICO SU EBAY
Con l’affermazione della rete si sono moltiplicati gli ambiti in cui ormai le persone si “muovono” per qualsiasi tipo di affari, acquisti e transazioni. Di conseguenza, anche le varie leggi, sia quelle nazionali che quelle transnazionali, hanno dovuto inevitabilmente adeguare norme e regole a una realtà sempre più diffusa in tutto il mondo e tali novità hanno ovviamente interessato anche i diversi sistemi fiscali. Tra le notizie più interessanti degli ultimi giorni, ne troviamo una relativa al rapporto fra traffico su eBay e accertamento: l’ordinanza n. 26107 del 18 ottobre 2018 emessa dalla Cassazione stabilisce che è del tutto legittimo l’accertamento che si basa sull’elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e riportate nel verbale della Guardia di Finanza. I giudici hanno infatti respinto il ricorso della contribuente che ha subito tale accertamento e che contestava il giro d’affari e-commerce in questione, affermando che si trattasse di relationem. La Cassazione ha poi ricordato come, in tema di motivazione «per relationem» degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, c. 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. In definitiva, le norme dello statuto del contribuente non sono state assolutamente violate dall'amministrazione finanziaria.