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26/10/2018 - RICAVI IN NERO, SONO NULLI GLI ACCERTAMENTI FISCALI AL PRESTANOME DELL’AZIENDA

La Corte di Cassazione chiarisce una questione molto importante in ambito fiscale, per quel che riguarda la posizione e gli obblighi del prestanome dell’impresa: in sostanza, mediante la sentenza n. 26414 datata 19 ottobre 2018, i giudici hanno affermato che al cospetto del Fisco è chiamato a rispondere unicamente l’effettivo gestore, almeno per quanto riguarda il reddito d’impresa. Di conseguenza, qualsiasi accertamento mediante il quale il Fisco contesta i ricavi in nero al prestanome sono da ritenere nulli. La Cassazione ha provveduto a chiarire quanto disposto dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973: in particolare, secondo gli Ermellini, la disposizione ha come scopo quello di fondare la pretesa nei confronti dell'interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell'interposto. La norma è del tutto coerente con il sistema, poiché ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte nei confronti di chi è l'effettivo titolare dei redditi. L'interposto non è soggetto passivo di imposta, in quanto non ha il possesso dei redditi, e ciò è il significato del principio di capacità contributiva, oltre che di quanto previsto dall'art. 1 del dpr n. 917/1986 (secondo cui il presupposto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è il possesso del reddito). Poiché la responsabilità dell’interposto non viene chiaramente espressa, denotando una precisa volontà legislativa in tal senso, tale responsabilità ricade esclusivamente sull’interponente.