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31/10/2018 - CORRISPETTIVI TELEMATICI CONCESSI ANCHE PER I VENDITORI PORTA A PORTA

Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha vissuto numerose piccole grandi rivoluzioni, sia per il modo stesso di concepire le modalità attraverso cui portare avanti la propria attività, sia per il riflesso di questi numerosi cambiamenti sulla regolamentazione dell’universo occupazionale: inevitabilmente, infatti, sono sopraggiunte modifiche normative importanti, modifiche e novità che hanno ovviamente coinvolto anche l’aspetto fiscale. Incertezze e dubbi interpretativi in merito non sono naturalmente mai fugati del tutto e proprio pochi giorni fa è arrivato un nuovo chiarimento: l’Agenzia delle Entrate, infatti, si è espressa in merito ad una richiesta legata a una vicenda in particolare, riconducibile alla vendita porta a porta. Con l’Interpello n. 53 del 25 ottobre 2018, le Entrate hanno specificato che il sistema di invio dei corrispettivi telematici è assolutamente permesso anche nel caso in cui i punti cassa siano mobili e, quindi, non si trovino all’interno dei singoli punti vendita. In conclusione, quindi, i commercianti al minuto che esercitano l’attività attraverso tre o più punti cassa per singolo punto vendita, e che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 D.lgs. 127/2015), possono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso un unico punto di raccolta, costituito da un Registratore telematico - Server-RT, allocato presso il singolo punto vendita, che consente di sigillare i file raccolti e inviarli all’Agenzia delle Entrate.