14/06/2016 - CITTADINI CHE SPOSTANO LA RESIDENZA ALL’ESTERO: 90 GIORNI DI TEMPO
E’ necessario che i cittadini che si trasferiscono all'estero, con dichiarazione resa al Comune di ultima residenza in Italia, facciano seguire, entro novanta giorni, l'apposita dichiarazione da parte del consolato estero. In caso contrario, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente dovrà intendersi per irreperibilità e non per emigrazione definitiva all'estero. Inoltre, entro oggi le amministrazioni comunali devono inviare all’ Aire centrale del Mininterno i dati relativi ai cittadini residenti all'estero, così come contenuti nei propri schedari anagrafici. Questo è quanto precisato nella Circolare n. 8/2016 con cui il Viminale fa chiarezza sul corretto procedimento riguardante la procedura di iscrizione all'Aire, a seguito di segnalazioni pervenute dal Ministero degli affari esteri. La nota ministeriale ricorda a tutte le amministrazioni comunali di attenersi alle procedure ex articolo 2, comma 1 della legge n. 470/1998 evidenziate nella Circolare n. 12/1990. In dettaglio, l'iscrizione all'Aire, per trasferimento di residenza, viene effettuata tramite dichiarazione di residenza all'estero resa al Consolato competente. Se, invece, il trasferimento avviene per dichiarazione resa dal cittadino al comune di ultima residenza nel nostro Paese, questa deve essere seguita, entro tre mesi, dalla predetta dichiarazione che deve pervenire dall'ufficio consolare, pena la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e non per emigrazione e successivo obbligo di segnalazione al prefetto. Infine, l'iscrizione all'Aire per nascita o acquisizione di cittadinanza avverrà solo quando perverranno all'ufficiale di Anagrafe gli estremi della trascrizione o registrazione dei relativi atti.