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05/11/2018 - INCREMENTO NECESSARIO PER OTTENERE IL BENEFICIO FISCALE PER I PREMI RISULTATO

Tra i provvedimenti più interessanti del panorama fiscale italiano troviamo sicuramente il regime agevolato per i premi risultato: tale beneficio prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali stimabile nel 10%, notevolmente più bassa quindi rispetto agli scaglioni Irpef che, ricordiamo, partono con aliquota del 23%. Quello che è indispensabile, tuttavia, è che i premi vengano legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato del 25 marzo 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in il 16 maggio 2016. Inoltre, per quel che concerne i contratti collettivi, essi “devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo." Tale argomento è al centro di una recente vicenda su cui ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate mediante la risposta a un interpello: le Entrate hanno infatti specificato che non si può beneficiare del regime agevolato previsto dalla Legge di stabilità 2016 per i premi risultato se l’erogazione del premio non è legata ad un concreto risultato incrementale. Con la risoluzione n. 78/E dello scorso 19 ottobre, in particolare, l’Agenzia ha risposto negativamente alla società che richiedeva di usufruire di tale agevolazione, affermando che il beneficio fiscale può essere riconosciuto quando il risultato raggiunto è superiore a quello del periodo precedente e che non è sufficiente a tale scopo definire un obiettivo da raggiungere nel periodo di riferimento se manca, per l’appunto, l’elemento incrementale.