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09/11/2018 - I CARICHI FISCALI PENDENTI NON PREGIUDICANO IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
Arriva da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione una notizia di sicuro interesse e che potenzialmente può interessare molti contribuenti nel rapporto non sempre facile col Fisco. Mediante la sentenza n. 27784 dello scorso 31 ottobre, infatti, i giudici hanno provveduto a respingere il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in merito a una questione molto particolare: la possibilità per un soggetto avente carichi pendenti col Fisco di ottenere comunque il credito Iva a cui ha diritto. La Corte si è pronunciata a favore del contribuente, poiché solo al cospetto di un’inchiesta di natura penale il beneficio in oggetto può essere precluso all’imprenditore. Il riferimento normativo dei supremi giudici è stato l’articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, dove non si trova l’affermazione che l'esistenza di carichi pendenti fiscali giustifichi la sospensione del rimborso Iva. L'unica pendenza che, nella disposizione, nelle sue varie versioni che si sono succedute negli anni, giustifica la sospensione del rimborso è, come detto, quella di un procedimento penale. In definitiva, la tutela dell'interesse dello stato nell'esecuzione del rimborso è affidata a un sistema basato sulla prestazione di garanzie e non è prevista, quindi, alcuna sospensione dello stesso per carichi fiscali pendenti. In altri termini, la norma rappresenta una sorta di sistema «chiuso» e specifico in tema di rimborsi Iva, il quale, proprio attraverso un articolato sistema di garanzie, tende a tutelare l'interesse del Fisco all'eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente, prevedendo una specifica garanzia in favore dell'amministrazione, e preclude, pertanto, l'applicazione a detti rimborsi dell'istituto del fermo amministrativo.