14/11/2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ARRIVO: NECESSARIA LA BONIFICA DEGLI ARCHIVI
La fatturazione elettronica rappresenta indubbiamente qualcosa di profondamente innovativo che comporta, di conseguenza, alcuni necessari adeguamenti anche per aziende e professionisti. Coloro i quali, infatti, si apprestano a emettere, nonché a ricevere, le fatture elettroniche, vanno incontro all’onere di dover programmare entro la fine dell’anno la verifica scrupolosa delle anagrafiche clienti e fornitori inserite negli archivi di competenza, procedendo dunque alla necessaria bonifica: in altri termini, occorrerà correggere, se non proprio eliminare, i dati non errati che potrebbero dar luogo a uno scarto nelle fatture. I dati obbligatori da indicare in fattura, ricordiamolo, sono: data di emissione; numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del cedente/prestatore; numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2; corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; annotazione che la stessa e' emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo.