28/11/2018 - BOX AUTO PERTINENZIALE TASSATO SE VENDUTO SEPARATAMENTE PRIMA DEI CINQUE ANNI
Se il box auto viene venduto separatamente dall’abitazione principale prima di cinque anni va tassato. E' questa la risposta n. 83 fornita dall'Agenzia delle Entrate il 22 Novembre 2018 a un contribuente che intende vendere un box auto acquistato nel 2015 e destinato a pertinenza dell’abitazione principale acquistata nel 2011 usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa. La plusvalenza che deriva dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale costituisce reddito diverso articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir) ed è, quindi, soggetto a Irpef. In alternativa, si può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostituiva del 20 per cento. Di fatto, l’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione delle pertinenze data dall’articolo 817 cc, che le individua come “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Il successivo articolo 818 prevede che, se non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale. Si ricorda che la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale, entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.