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03/12/2018 - POSSIBILE LA RIVALSA IVA A SEGUITO DI ACCETAMENTO, MA…

È possibile recuperare l’Iva versata al Fisco ma non incassata, nei casi in cui si sia verificato il mancato pagamento della suddetta imposta da parte di chi ha acquistato un bene o un servizio? La risposta è sì, ma non si tratta di un’impresa semplice. Difatti, la rivalsa a seguito di accertamento è da inquadrare come un istituto privatistico e spetta solo nel caso in cui il soggetto non sia estinto, vale a dire qualora la società cessionaria non sia stata cancellata dal registro delle imprese: l’estinzione del soggetto, infatti, è un’ipotesi da valutare ed è di grande importanza, poiché renderebbe impossibile il recupero dell’Iva versata. Nel valutare un caso concreto, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello mediante la risposta n. 84 dello scorso 26 novembre, chiarendo che “l’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 633/72, consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario in dipendenza dell’importo controverso. La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista poiché ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del fornitore”. Però, proprio in conseguenza del fatto che si tratta di un istituto privatistico, per cui la rivalsa è riconducibile ai rapporti interni fra contribuenti e non al rapporto tributario, “In caso di mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente del bene o del servizio l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’IVA pagata all’Erario, ma non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica”.