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07/12/2018 - DEDUCIBILITÀ AUTO AZIENDALE LEGATA A ESCLUSIVITÀ E INDISPENSABILITÀ DEL VEICOLO NELLA PROFESSIONE

Non sempre è facile individuare con certezza la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali per datori di lavoro o lavoratori, per cui spesso occorre rivolgersi ai giudici per dirimere dubbi e incertezze. È dello scorso 30 novembre, ad esempio, una interessantissima ordinanza della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di beneficiare della deduzione fiscale per quel che riguarda i costi delle auto aziendali. Mediante l’ordinanza n. 31031, datata per l’appunto 30 novembre 2018, i Supremi giudici hanno evidenziato come il legislatore abbia previsto diverse regole di deducibilità per il tema in questione, regole che variano in base a determinati fattori, come ad esempio il tipo di auto utilizzata e il tipo di utilizzo che dello stesso veicolo viene fatto. La deducibilità integrale è pertanto prevista nel caso in cui la stessa attività propria dell'impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto. Nell'individuare con riguardo a quali mezzi possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, deve ritenersi aver considerato, dunque, come fattore scriminante, l'indispensabilità di quei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata; se un uso promiscuo è presunto per quei veicoli che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu). In definitiva, quindi, i costi potranno essere scaricati solamente nel caso di uso esclusivo e indispensabile del mezzo per l’attività di impresa.