10/12/2018 - CESSIONE ECOBONUS E SISMABONUS: ULTERIORI CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 5 dicembre 2018 chiarisce alcuni dubbi sulla cessione del credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici di cui agli articoli 10 e 16 del Dl 63/2013. La Risoluzione risponde ai dubbi che riguardano: il momento in cui è possibile usufruire del credito da parte del cessionario; l’eventuale preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente; le eventuali specifiche formalità da rispettare per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione; l’eventuale obbligo di registrazione dell’atto redatto in forma scritta. La misura agevolativa prevede che il singolo condomino possa cedere, in tutto o in parte, la propria “porzione” di detrazione, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del fabbricato, a chi ha svolto i lavori o a privati. In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non assume rilevanza la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. L’unica condizione imprescindibile è che l’amministratore del condominio o, nei casi previsti, il condomino incaricato, comunichi all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto trasferimento del bonus, in quanto colui che lo ha acquisito ne può disporre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche. L’atto di cessione, anche se redatto in forma scritta, è esonerato dall’obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario.