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12/12/2018 - ART BONUS: LE EROGAZIONI ECCEDENTI ESCLUSE DELL’AGEVOLAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'art bonus, con la risposta n.103/2018 a un’istanza di interpello. Con riferimento al credito d'imposta sulle erogazioni liberali per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo, le somme versate dal mecenate e risultanti eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'effettuazione dell'intervento di restauro, non concorrono alla quantificazione del beneficio fiscale relativo a un successivo intervento di restauro: tali risorse finanziarie sono, infatti, acquisite a titolo definitivo dal beneficiario. L'eccedenza va considerata ai fini della determinazione della deduzione d'imposta prevista dal Tuir. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato l'ambito di applicazione del beneficio, che appunto prevede un credito di imposta, nella misura del 65%, delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici», chiarisce che il mecenate che ha sostenuto, attraverso erogazioni liberali corrisposte in un triennio, un intervento di restauro, non può utilizzare le somme eccedenti, erogate per il primo intervento, per determinare l'art bonus che lo stesso maturerà rispetto agli importi che intende versare nel patrocinare un secondo progetto. Il soggetto intermediario può procedere con la consegna al contribuente della dichiarazione fiscale attraverso sistemi diversi da quello fisico e/o manuale. A seconda del tipo di soggetto che attua il finanziamento sono stati previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito d’imposta e diverse modalità di fruizione. In particolare, per i titolari di reddito d’impresa il credito matura nel limite di 5‰ dei ricavi annui, mentre per quanto riguarda l’utilizzo la norma prevede che il credito sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, e che i titolari di reddito di impresa possano utilizzarlo in compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.