14/12/2018 - ROTTAMAZIONE TER: COSA ACCADE PER CHI NON HA PAGATO LE RATE SCADUTE
Il contribuente che ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17, la cosiddetta “rottamazione-bis” e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ovvero la cosiddetta “rottamazione-ter”. È questo quanto prevede l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 e riportato nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate Riscossione. Nello specifico, entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”. Ecco cosa accade per chi non ha versato le rate entro il 7 dicembre 2018: contrariamente al caso precedente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata(cosiddetta "rottamazione-ter") e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione. Nel caso di versamento delle rate pregresse entro il 7 dicembre, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Mentre nel caso di versamento delle rate insufficiente o tardivo, nessuna possibilità di adesione alla rottamazione-ter per gli stessi carichi e ripresa delle procedure di riscossione.