Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 493 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

10/01/2019 - FATTURA ELETTRONICA E RICEVUTA AL CLIENTE, ALCUNI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Il soggetto che veste i panni di esercente di commercio al dettaglio, come è stato evidenziato più volte negli ultimi mesi, a partire dal 1° gennaio 2019 dovrà necessariamente emettere la fattura digitale in caso di richiesta da parte del cliente: mancando invece la fattura, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i corrispettivi devono essere certificati con rilascio della ricevuta fiscale, di cui all'art. 8, legge 249/1976 o con scontrino fiscale, di cui alla legge 18/1983. In definitiva, quindi, al cospetto di una fattura differita, il commerciante avrà l’onere di emettere una ricevuta fiscale e/o scontrino da utilizzare come documento equipollente, si sensi dell'art. 21, dpr 633/1972 (circ. 249/E/1996), scorporando l'ammontare dal totale dei corrispettivi giornalieri. Davanti a una fattura immediata, il commerciante è chiamato a trasmettere allo SdI, il Sistema di Interscambio, rispettando i termini di liquidazione periodica, la fattura elettronica; al momento della vendita, però, dovrà altresì rilasciare una quietanza apposita, in linea con quanto previsto dall’articolo 1199 del codice civile, che avrà rilevanza solo commerciale, ma non per quel che concerne il punto di vista tributario/fiscale.