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11/01/2019 - RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Pochi giorni prima della conclusione del 2018, è arrivato un chiarimento relativo a un importante argomento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la comunicazione diffusa dall’Agenzia mediante la risposta n. 124 datata 21 dicembre 2018, riguarda la riduzione dell’imposta del canone di affitto e le modalità attraverso cui mettere in atto tale intervento. Il cuore della comunicazione è legato al fatto che la scrittura privata di riduzione del canone di locazione è da considerarsi esente dall’imposta di registro e di bollo. Nel rispondere alla società che ad essa si era rivolta, l’Agenzia ha chiarito che “La possibilità di poter fruire di un regime di esenzione dall’imposta di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con le quali le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione trova applicazione in relazione alla fattispecie contrattuale senza che assuma rilevanza la natura dell’immobile”; le Entrate hanno quindi aggiunto che “Anche la scrittura privata di rettifica contrattuale, che proroga la riduzione del canone di affitto, possa fruire del regime di esenzione previsto, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, di cui all’articolo 19 della Legge n 133 del 2014, in quanto il contratto originario è stato inquadrato, ai fini fiscali, come un contratto di locazione di immobile strumentale”.