14/01/2019 - PACE FISCALE: “SALDO E STRALCIO”
Tra i principali quattro condoni, il “saldo e stralcio” introdotto con la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) completa definitivamente il quadro della cosiddetta pacificazione fiscale. Il saldo e stralcio delle cartelle ha l’obiettivo di agevolare i contribuenti persone fisiche in comprovata difficoltà economica e proprio in virtù del consistente beneficio il legislatore ha stabilito vincoli sia di natura soggettiva che oggettiva. Dal punto di vista soggettivo il requisito è stato stabilito sulla base dell'ISEE del nucleo familiare e potranno accedere al saldo e stralcio esclusivamente i contribuenti persone fisiche con indicatore della situazione economica equivalente entro i 20 mila euro. Il requisito oggettivo invece limita la tipologia dei debiti ammessi allo stralcio ai soli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai 36-bis e 54-bis (compresi contributi previdenziali). Restano dunque esclusi sia i tributi provinciali e regionali, come contravvenzioni, IMU, TASI, ICI e TARI e TARSU, sia le tasse automobilistiche. A seconda del proprio ISEE, il contribuente sarà chiamato a pagare: il 16% del debito residuo, in caso di ISEE entro gli 8.500 euro; il 20% del debito residuo, con ISEE tra gli 8.500 e i 12 mila euro; il 35% del debito residuo con ISEE oltre i 12.500 euro. In merito alle modalità di pagamento la norma prevede che sia pagato il saldo in unica soluzione entro il 30 novembre oppure una dilazione con arco temporale di 3 anni e 5 rate.