17/01/2019 - IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: LE REGOLE PER IL PAGAMENTO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Dm 28 dicembre 2018 che ha stabilito che per fatture emesse in ciascun trimestre solare, l’imposta deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo; l’importo dovuto è reso noto dall’Agenzia delle Entrate. L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche. Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, come già detto, si prevede che il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa informazione, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.