18/01/2019 - ISCRIZIONE ALL’AIRE DI CAMPIONE D’ITALIA: REGOLE DI TASSAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti a una istanza di interpello riguardante il domicilio fiscale di una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta all’Aire presso il comune di Campione d’Italia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nell’exclave italiana, la quale pertanto non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato (secondo quanto previsto dall’articolo 58, Dpr 600/1973) nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito. Pertanto l’iscrizione all’Aire di Campione d’Italia non basta per il regime particolare. Per applicare le specifiche regole di tassazione, con un tasso convenzionale per la conversione in euro e una riduzione forfettaria, è necessario il requisito della residenza. L’Agenzia sottolinea che per l’applicazione dell’articolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia: iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia; oppure iscritto all’Aire di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nell’exclave italiana. Nel caso in esame, l’istante è sì residente nel Canton Ticino e iscritto all’Aire del comune di Campione d’Italia, ma non risulta, però, essere stata in precedenza residente a Campione. In assenza di questo requisito, quindi, l’istante non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir e, di conseguenza, deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato, in base all’articolo 58, Dpr 600/1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.