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06/02/2019 - SPESE DI PARCHEGGIO DEI DIPENDENTI, QUALE TRATTAMENTO FISCALE?
L’applicazione del trattamento fiscale corretto non è sempre di facile interpretazione, ragion per cui in molte occasioni è quantomai opportuno ricorrere ai chiarimenti preziosi forniti dagli addetti ai lavori, in primis dall’Agenzia delle Entrate. In tale ambito rientra sicuramente la materia oggetto delle domande fatte all’Agenzia e a cui le Entrate hanno risposto mediante la consulenza giuridica 5 datata 31 gennaio 2019, riconducibile ai rimborsi delle spese di parcheggio e al loro inquadramento dal punto di vista fiscale. Colui che promuove l’istanza precisa che, al verificarsi di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente deve affrontare determinate spese, la cui entità può essere anche notevole, riconducibili al parcheggio dell’autovettura utilizzata proprio a fini di servizio: l’autovettura in questione può sia essere noleggiata in leasing dall’azienda e concessa in uso al dipendente oppure essere di proprietà del lavoratore. Il concetto che funge da premessa alla risposta fornita dalle entrate è quello di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, vale a dire l’imponibilità totale di tutto quello che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro: riferimento preciso in tal senso è il comma 1 dell’articolo 51 del TUIR. Ma proprio tale riferimento del TUIR prevede una deroga al principio sopra citato, ossia quello di onnicomprensività, per le indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e per i rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il trattamento fiscale viene differenziato, per tali voci, in base al fatto che l’attività venga svolta nel territorio del Comune in cui si trova la sede di lavoro oppure no, e in questo secondo caso ci sono tre sistemi di rimborso alternativi, ossia: il sistema forfettario, che prevede un'indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfettaria, esclusa dall'imponibile fino all'importo di 46,68 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all'estero; il sistema analitico: che prevede il rimborso di quanto documentato in maniera idonea. In tal caso non formano reddito imponibile; il sistema misto: esenzione dall'imponibile per le spese di viaggio e trasporto e indennità di trasferta pari a 1/3 o 2/3 nel caso di rimborso di vitto e/o alloggio.