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07/02/2019 - IPER AMMORTAMENTO PER CONTATORI INTELLIGENTI DEL GAS: INTERVENTO DELLE ENTRATE

L’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, ossia Legge 232/2016, prevede la riconducibilità dei contatori intelligenti del gas ad esso: ricordiamo, a tal proposito, che il documento in questione ha sancito l’agevolazione dei beni sopra citati in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A). va però considerato un altro aspetto: dovrebbero essere agevolabili solo le soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo. Ciò porterebbe, come conseguenza, all’esclusione di determinati beni che interagiscono sì, ma solo a livello di impianti generali o per altre finalità, anche se svolgono in concreto la medesima funzione. La limitazione appena evidenziata ha una certa importanza, poiché nel parere tecnico richiesto appositamente, il MiSe afferma che tale limitazione deve essere ritenuta applicabile anche per quel che riguarda i contatori intelligenti. Le Entrate evidenziano come sia “necessario individuare nel caso di specie in via amministrativa un limite forfettario all’inclusione nel costo agevolabile degli oneri accessori agevolabili con l'iper ammortamento; infatti l’evidenziata sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità principali”. Sull’argomento quindi, in accordo, con il MiSe, si ritiene opportuno stabilire che i costi di installazione rilevanti ai fini dell’iper ammortamento non possano eccedere nel caso in questione il 5 per cento del prezzo dei singoli contatori.