11/02/2019 - LAVORO, SANZIONE RADDOPPIATA PER ILLECITI RIPETUTI
Il lavoro è un tema di primaria importanza per il nostro Paese e sono costantemente in crescita le iniziative volte a far ripartire l’occupazione dopo la drammatica crisi economica che ha caratterizzato l’ultimo decennio e che tuttora continua a produrre i suoi effetti negativi sull’economia del nostro Paese. Negli ultimi anni, in particolare, si è intensificata la lotta al lavoro nero e a tutto il vasto spettro di irregolarità legate al mondo dell’occupazione. È di recente emanazione, al riguardo, la nuova nota di chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la n, 1148 2019, che va a completare la circolare 2-2019: il documento è dedicato proprio alla materia in questione, affrontando in particolare la maggiorazione delle sanzioni sul lavoro definita dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ossia la Legge di bilancio. Andando nello specifico, la suddetta maggiorazione delle sanzioni si concretizza nel 20% per violazioni connesse al lavoro sommerso e irregolare e nel 10% per quelle riferite alle regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Molto importante notare inoltre che le aliquote indicate saranno ulteriormente raddoppiate, passando quindi rispettivamente al 40% e al 20%, qualora il datore di lavoro risulti essere già colpevole dei medesimi illeciti, se commessi nell’arco degli ultimi tre anni. Se però il pagamento delle sanzioni agevolate è stato effettuato, in linea con quanto disposto dalla Legge 689/1981 (articolo 16) o dal Decreto legislativo 124/2004 (articolo 13), non verrà applicato il raddoppio della sanzione.