click 431
21/02/2019 - IMPRESE, DAL DIRITTO FALLIMENTARE AL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Le novità legislative che rinnovano, arricchiscono o semplificano il corpus normativo di uno Stato riguardano in genere i contenuti che devono regolamentare determinate questioni; a volte però non si dà la necessaria importanza anche alla forma attraverso cui tali regole prendono corpo e fungono da riferimento per i cittadini, specialmente in relazione ad argomenti particolarmente delicati. La premessa fornita introduce la decisione di mettere al bando il termine “fallimento” e le derivazioni linguistiche associate a tale concetto, per utilizzare parole diverse, più soft, nel descrivere la situazione di chi si trova a fare i conti con un dissesto imprenditoriale. Quindi il nostro ordinamento, in linea con la tendenza generale a livello politico e normativo al riguardo in Europa, ha ora il suo “Diritto della crisi e dell'insolvenza”, che si sostituisce al “Diritto fallimentare”: tale nuovo diritto si concretizza, finalmente, alla conclusione di un lungo iter parlamentare che ha interessato in via trasversale due legislature. Momento culminante, la lungamente attesa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in particolare su quella del 14 febbraio 2019, Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Suppl. Ordinario n. 6. Altra espressione di grande rilevanza nella nuova terminologia utilizzata è “liquidazione giudiziale”, con la quale il legislatore indica l'intera fase successiva ai tentativi di salvataggio che non hanno però raggiunto tale obiettivo.