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25/02/2019 - DETRAZIONI TASI E IMU SOLO SU RESIDENZA CHE SIA ANCHE DIMORA ABITUALE
Le detrazioni Imu rappresentano una voce importante nella lista dei benefici fiscali a cui possono aspirare i contribuenti italiani. Tuttavia, non sono sempre chiari a tutti i requisiti che bisogna possedere per poter ambire a tale tipo di agevolazione, per cui spesso ci si rivolge ai giudici per dirimere controversie di questo tipo e poter così avere un’idea chiara in merito. Di recente, si è espressa al riguardo la sezione undicesima della Commissione tributaria regionale della Lombardia mediante la sentenza n. 531 depositata il 5 febbraio 2019. Nel chiarire una vicenda concreta risalente al periodo di imposta 2013, i giudici hanno provveduto a fare chiarezza sottolineando come, per usufruire delle agevolazioni in materi di Imu e Tasi, è richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza. Può dunque essere considerata abitazione principale quella dove il possessore risieda sì a livello anagrafico, ma dimori anche abitualmente con la propria famiglia: qualora invece il contribuente stabilisse la propria residenza in un immobile acquistato in un momento successivo, senza peraltro andarci ad abitare, nessuno dei due immobili darebbe diritto, paradossalmente, alle agevolazioni riservate dalla legge all’abitazione principale.