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04/03/2019 - NIENTE FATTURA ELETTRONICA PER CHI EROGA PRESTAZIONI SANITARIE, CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
L’introduzione della fattura elettronica obbligatoria ha senza ombra di dubbio rappresentato un momento per certi versi rivoluzionario nei rapporti, già non sempre idillici e agevoli, fra i contribuenti e il sistema fiscale. Oltre a rappresentare una novità diffusa che investe una platea molto ampia di soggetti e che ha comunque inevitabilmente causato alcune difficoltà pratiche in questi primi mesi, in una fase che può essere definita ancora transitoria, permangono alcuni dubbi relativi ai soggetti per i quali non vale, al momento, tale obbligo. E proprio a una categoria di esentati in particolare si rivolge la FAQ n. 59 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata pochi giorni fa, precisamente il 26 febbraio 2019. Per tutto l’anno in corso, infatti, viene ribadito dalle Entrate che gli operatori sanitari che comunicano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica; nel documento sopra citato si provvede a ribadire come l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, introdotto dalla Legge di conversione n. 12 datata 11 febbraio 2019, ha allargato il divieto di fatturazione elettronica, sempre limitatamente al 2019, anche a quei soggetti come ad esempio logopedisti, podologi, fisioterapisti, che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria.