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05/03/2019 - NOVITÀ PER I SOGGETTI PASSIVI NELLA VENDITA DI APPARECCHI ELETTRONICI
Negli ultimi anni la lotta per il rispetto delle norme riconducibili all’universo fiscale si è intensificata, dando vita anche a collaborazioni più strette fra i vari attori in campo, ossia fra tutti i soggetti impegnati da sempre in quest’ambito. La battaglia contro i fenomeni di evasione ed elusione fiscale è sicuramente progredita, anche se rimane ancora oggi ardua e parecchio costosa per le casse dello Stato. Proprio in relazione al tentativo di contrastare in maniera più efficace e puntuale tali fenomeni, con particolare riferimento a un settore specifico, quello delle transazioni commerciali effettuate mediante utilizzo di piattaforme online per determinati beni elettronici, arrivano importanti novità normative: nel mirino, dunque, la compravendita di oggetti quali smartphone, laptop, console da gioco, tablet. A seguito di una disciplina introdotta nel decreto semplificazioni, infatti, i soggetti passivi che favoriscono per l’appunto le cessioni o le vendite a distanza dei beni elettronici (come quelli sopra citati a titolo di esempio) vengono considerati come soggetti che hanno prima ricevuto e poi, a loro volta, ceduto i beni interessati a tali scambi, anche qualora ciò non avvenisse nella realtà. Per questi soggetti che si limitano a mettere a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, quindi, cambiano le cose: il meccanismo del reverse charge deve essere applicato ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza dei beni elettronici di valore intrinseco non superiore ai 150 euro, importati da territori o Paesi terzi o che facilitano le cessioni dei beni in questione da un soggetto passivo non stabilito nell’area UE a una persona che non è un soggetto passivo.