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06/03/2019 - MEETING INFORMATIVI: LE SPESE SONO DI RAPPRESENTANZA E QUINDI DEDUCIBILI SOLO PARZIALMENTE
La valutazione della deducibilità origina in molte occasioni dubbi interpretativi presso i contribuenti e le aziende; per dissipare le incertezze in materia, spesso si rende necessario il ricorso ai giudici, le cui sentenze servono altresì a illuminare determinate situazioni che riguardano numerosi casi dello stesso genere. Lo scorso 25 gennaio, ad esempio, è arrivata una sentenza interessante dalla Corte di Cassazione, la n. 2143 per l'appunto del 25/01/2019, proprio relativa alla deducibilità di determinate spese. Andando un po' più nei particolari della questione, in merito alle spese sostenute da una società produttrice di medicinali nel caso di un meeting informativo in materia, la Commissione tributaria regionale riteneva che tali spese, relative a iscrizione, vitto e alloggio dei medici dipendenti da strutture sanitarie per la partecipazione ai convegni, fossero da considerare come spese di pubblicità, perché aventi lo scopo di incrementare le vendite: in quanto spese di pubblicità, tali spese sarebbero state quindi interamente deducibili. La Ctr aveva di fatto rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui invece tali spese sarebbero da considerarsi come spese di rappresentanza e, di conseguenza, solo parzialmente deducibili, come indicato all'articolo 108 del dpr 917/86. La Cassazione ha però dato ragione all'interpretazione delle Entrate, affermando che le spese legate all'organizzazione di meeting informativi sono da qualificarsi come spese di rappresentanza e non di pubblicità, e che in quanto spese di rappresentanza sono solo parzialmente deducibili.