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13/03/2019 - L'AGEVOLAZIONE IMU VALE SOLO PER LA DIMORA ABITUALE DEL NUCLEO FAMIGLIARE

«Ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del dlgs n. 504 del 1992 (come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo». In altre parole, l'invocata detrazione di cui all'art. 8, comma 2, dlgs 504 del 1992, il quale, come noto, dispone che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». Questo ciò che ha affermato la Corte di Cassazione mediante l'ordinanza n. 6634 datata 7 marzo 2019, in merito a una controversia sorta in materia di abitazione principale e Imu. Un contribuente infatti aveva scelto di presentare ricorso al cospetto di un accertamento della maggiore imposta che gli era stato notificato e che era relativo a un immobile situato nel Comune in cui è collocata la sua sede di lavoro ma che non è risultato essere quello in cui vive con moglie e figli. La legge infatti è chiara nello specificare che, per quel che riguarda l'agevolazione Imu, è da considerarsi abitazione principale quella che rappresenta la dimora abituale di tutta la famiglia e non quella acquistata nel luogo in cui il contribuente lavora; ed è altresì chiaro che spetta proprio al contribuente l'onere di dimostrare che i figli e il coniuge vivono nella medesima abitazione.