Documenti da Presentare I contratti di locazione di immobili devono essere obbligatoriamente registrati. La registrazione puo' essere effettuata dal LOCATORE (proprietario) o dal CONDUTTORE (inquilino). L'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di registrazione e' relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore). Il contratto di locazione puo' essere registrato:
Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape) Nei contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva dell'attestato stesso. Inoltre, una copia dell'attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7). Tipologie di contratto
LE IMPOSTE da VERSARE
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro e di bollo). Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad elevata tensione abitativa", e' prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%. Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 2002. In particolare, con l’articolo 1, comma 8, del decreto è stato stabilito che le parti di un contratto di locazione possono:
I contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 o anche successivamente, se non risultano stipulati nuovi accordi territoriali, non necessitano dell’attestazione. Il versamento per la prima annualita' non puo' essere inferiore a 67 euro. A partire dalla seconda annualita' l'imposta puo' anche essere di importo inferiore a 67 euro. Per i contratti che durano piu' anni si puo' scegliere di:
Per le risoluzioni e le cessioni, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. LA CEDOLARE SECCA
Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'e' la possibilita' di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca, che prevede il versamento di un'imposta del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%* (contratti a canone concordato) sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali nonche' delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione. Inoltre, non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facolta' di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se e' previsto nel contratto, inclusa la variazione Istat.
*Dal 2014 l'aliquota ridotta e' pari al 10% (Dl 102/2013),prevista per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilita' abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonche' gli altri comuni capoluogo di provincia ; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). Il contratto di locazione con opzione "cedolare secca" puo' essere registrato:
E' possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l'opzione non viene esercitata all'inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono piu' rimborsabili. Soggetti che possono scegliere la cedolare Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprieta' o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni. Immobili che possono essere assoggettati alla cedolare L'opzione puo' essere esercitata per unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. Durata dell'opzione L'opzione comporta l'applicazione delle regole della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualita' successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore ha comunque la facolta' di revocare l'opzione in ciascuna annualita' contrattuale successiva a quella in cui e' stata esercitata. Cosi' come e' sempre possibile esercitare nuovamente l'opzione, nelle annualita' successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualita' precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, eventualmente dovuta. Versamento delle imposte L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (canone libero) o del 10% (canone concordato). Il versamento deve essere effettuato con delega di pagamento F24, con i seguenti codici tributo: 1840: I acconto 1841: II acconto 1842: saldo Risoluzione In caso di risoluzione del contratto non occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro). Cessione Per la cessione del contratto di locazione occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro). Il reddito assoggettato a cedolare:
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